| TITOLO 
              IDenominazione – Scopo – Durata – Sede
 Art. 1- E’ costituita l’Associazione 
              di Amicizia Italo-Armena ZATIK
 Art. 
              2- L’Associazione intende promuovere il dibattito 
              e la diffusione di informazione ui principali temi culturali ed 
              economici connessi alla evoluzione e alla trasformazione sociale, 
              politica ed economica dell’Armenia ed ai suoi rapporti con 
              la cultura, l’economia e la società italiana.Si propone di intrattenere e di valorizzare le relazioni culturali 
              ed organizzare strumenti informativi utili alla cooperazione tra 
              cittadini, enti e istituzioni.
 L’Associazione si prefigge il perseguimento dello scopo sociale 
              mediante:
  
              a) 
                l’organizzazione di convegni, studi, ricerche, dibattiti, 
                seminari, manifestazioni pubbliche, manifestazioni fieristiche, 
                visite su temi di interessi comune; b) 
                attività di realizzazione e diffusione di materiale didattico 
                in genere(audiovisivi, libri,riviste, documentazione); c) 
                la realizzazione e la promozione di un sistema informativo finalizzato 
                alla conoscenza dell’area geografica di cui in oggetto, 
                anche attraverso l’ausilio di sistemi informatici. La banca 
                dati così realizzata sarà messa gratuitamente a 
                disposizione di studenti ricercatori, enti, istituzioni ed operatori 
                economici; d) 
                redigire, stampare e diffondere periodici, riviste, libri, pubblicazioni, 
                stampati di qualunque tipo, a carattere provinciale, regionale, 
                nazionale ed internazionale. Art. 
              3- L’associazione ha durata illimitata. Non ha scopo 
              di lucro. Art. 
              4- L’associazione ha sede legale in Roma via Crescenzio 
              n. 91 Su 
              deliberazione del Consiglio direttivo si potranno istituire en altre 
              località del territorio nazionale od estero sedi secondarie. TITOLO II
 Soci
 Art. 5- possono essere soci dell’Associazione 
              persone fisiche e persone giuridiche. L’associato, che non 
              sia persona fisica, è rappresentato nell’Associazione 
              dal proprio legale rappresentante o da persona da esso designata.
 Si 
              distinguono in Soci onorari, soci sostenitori e Soci effettivi.  
              1) 
                Sono Soci onorari i soci cui l’Assemblea, su proposta del 
                Consiglio direttivo, abbia conferito tale qualifica, a riconoscimento 
                di meriti particolari. Non sono tenuti al pagamento della quota 
                associativa né a contribuzioni di qualsiasi specie. I Soci 
                onorari possono partecipare alle attività dell’Associazione. 
                Non possono ricoprire cariche sociali e non hanno diritto di voto 
                in Assemblea. 2) 
                Sono Soci sostenitori i singoli, le aziende, gli Enti pubblici 
                e/o privati che sostengono l’Associazione, per il raggiungimento 
                degli obiettivi statutari. Con iniziative, concrete o con contributi 
                non inferiori a L. 1.000.000( un milione). I Soci sostenitori 
                possono partecipare alle attività dell’Associazione. 
                Non possono ricoprire cariche sociale e non hanno diritto di voto 
                in Assemblea. 3) 
                Sono Soci effettivi i soci fondatori dell’Associazione e 
                quelli ammessi a farne parte ai sensi dell’art. 6 del presente 
                statuto. I Soci effettivi partecipano alle assemblee con diritto 
                di voto e possono ricoprire cariche sociali. Essi partecipano 
                alle spese di gestione dell’Associazione sulla base di una 
                quota associativa stabilita annualmente dal Direttivo. Il Consiglio 
                può stabilire quote diverse per determinare categorie di 
                Soci. Art. 
              6- La domanda di ammissione, da indirizzarsi al Consiglio 
              direttivo, dovrà essere controfirmata da due Soci effettivi.il Consiglio, verificate le condizioni per l’ammissione, ne 
              sancisce la nomina a Socio. All’atto dell’ammissione 
              il Socio prende visione dello Statuto e del regolamento dell’Associazione, 
              ne accetta il contenuto e versa la quota associativa nella misura 
              indicata dal Consiglio direttivo.
 Art. 
              7- la qualifica di Socio cessa per le seguenti cause:  
              a) 
                recesso, da notificare al Consiglio; b) 
                radiazione; c) 
                morte. Nel 
              caso di radiazione o recesso, al socio non compete il diritto alla 
              restituzione delle quote versate.Le 
              stesse clausole sono valide per i soci onorari.
 Art. 
              8- tutti i Soci, ad esclusione dei Soci onorari, sono tenuti 
              a corrispondere i contributi associativi per le spese di gestione. 
              La quota associativa dovrà essere versta, nel caso di nuovi 
              soci, dopo la ricevuta comunicazione dalla delibera di ammissione. TITOLO III
 Organi sociali
 Art. 9-Sono organi dell’Associazione:
 - L’Assemblea dei soci;
 - Il consiglio direttivo;
 - Il Presidente;
 - Il Comitato Scientifico;
 - Il Colleggio dei revisori.
 Art. 
              10- Le Assemblee sono ordinarie e straordinarieL’Assemblea dei soci è composta dai soci effettivi.
 L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta 
              l’anno entro i primi 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio 
              sociale per la votazione del bilancio consuntivo.
 La convocazione dell’Assemblea ha luogo mediante l’affissione 
              di un avviso presso la sede sociale. Il Consiglio Direttivo può 
              provvedere a regolamentare in modo diverso la convocazione.
 L’avviso di convocazione deve essere affiso almeno 30 giorni 
              prima del luogo dove si tiene, dal giorno, dell’ora, dell’ordine 
              del giorno e delle modalità della seconda convocazione se 
              la prima andasse deserta o non raggiungesse il numero legale per 
              la regolare costituzione dell’assemblea.
 L’Assemblea viene convocata dal Presidente o in sua assenza 
              dal Vice Presidente e in assenza anche di quest’ultimo dal 
              membro più anziano del Consiglio Direttivo.
 L’Assemblea dei Soci è valida in prima convocazione 
              con la presenza o la delega della metà più uno dei 
              soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali.
 Qualora non si verificasse la presenza del numero legale, l’Assemblea 
              è valida in seconda convocazione, trascorsa almeno un’ora 
              dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti 
              o delegati.
 L’esercizio del diritto di voto è consentito ai soci 
              effettivi e ai soci la cui richiesta di adesione sia stata accolta 
              almeno un mese prima dalla data di convocazione dell’Assemblea.
 Ogni socio ha diritto ad un solo voto, può farsi rappresentare 
              nell’Assemblea da latro associato mediante delega scritta; 
              sono ammesse deleghe nella misura di 1(una) per socio partecipante 
              all’Assemblea.
 l’Assemblea 
              ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza 
              dei presenti. I soci assenti sono vincolati alle decisioni dell’assemblea. L’elezione 
              delle cariche è fatta a maggioranza relativa.Le votazione si fanno per alzata di mano. Devono farsi appello nominale 
              o per scrutinio segreto quando ne facciano richiesta il Consiglio 
              direttivo o un terzo dei soci.
 Le votazioni sono sempre a scrutinio segreto quando riguardano le 
              persone.
 L’assemblea straordinaria è validamente costituita 
              con le stesse presenze previste per l’assemblea ordinaria 
              e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
 l’assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso 
              di assenza i di impedimento, dal Vice Presidente.
 Il Presidente nomina tra i presenti un segretario con l’incarico 
              di redigire il verbale di assemblea. Il Presidente constata la validità 
              delle deleghe ed il diritto di intervenire all’assemblea.
 Nell’ambito delle finalità dell’Associazione, 
              l’Assemblea ordinaria ha competenze di carattere generale:
 - stabilisce gli indirizzi e le direttive generali;
 - delibera sull’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
 - nomina gli associati onorari;
 - delibera sulle proposte di modificazione dello statuto;
 - elegge i consiglieri che formeranno il Consiglio Direttivo determinandone 
              il numero;
 - nomina i membri del Collegio dei Revisori che fungono anche da 
              Probiviri;
 - delibera sulla relazione del Consiglio Direttivo e su altre questioni 
              sia tecniche che culturali che il Consiglio intenda sottoporre all’Assemblea;
 - delibera su quanto demandato dal presente statuto;
 - scioglimento dell’associazione, modalità di liquidazione 
              e destinazione delle attività sociali residue dopo l’avvenuta 
              estinzione delle eventuali passività.
 L’assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta 
              il Consiglio direttivo lo reputi necessario, o su richiesta motivata, 
              con predisposto O.d.G., di almeno un decimo degli associati aventi 
              diritto di voto.
 L’assemblea straordinaria può prendere decisioni solo 
              in merito ai motivi che hanno portato alla sua convocazione.
 Art. 
              11- L’associazione è amministrata dal consiglio 
              Direttivo. Il Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo 
              i nove Consiglieri scelti tra i soci, elegge il Presidente dell’ 
              Associazione.Il presidente ed il Consiglio rimangono in carica tre anni e sono 
              rieleggibili.
 Il Consiglio elegge al suo interno un Vice Presidente, un Segretario 
              e un Tesoriere.
 Le deliberazioni del Consiglio sono valide se adottate dalla maggioranza 
              dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente.
 Al 
              Consiglio sono conferiti i poteri per l’amministrazione ordinaria 
              e straordinaria dell’associazione essendo di sua competenza 
              tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente 
              riservato alla competenza dell’assemblea degli associati. 
              Il Consiglio direttivo delibera sulla costituzione di sedi secondarie 
              e quant’altro può risultare utile e necessario al perseguimento 
              degli scopi sociali. In particolar modo rientra tra i suoi compiti:- convocare l’assemblea ordinaria;
 - eseguire le deliberazioni dell’assemblea;
 - deliberare l’ammissione degli associati ordinari;
 - proporre la nomina dei soci onorari all’Assemblea;
 - stabilire l’ammontare della quota associativa e dei contributi 
              ordinari e straordinari dovuti;
 - redigire i bilanci consuntivo e preventivo;
 - proporre emendamenti e modifiche allo Statuto;
 deliberare sulla delega dei poteri ai propri membri;
 - decidere in merito alla stipula degli atti e dei contratti inerenti 
              alla attività sociale;
 - assumere e licenziare il personale necessario al funzionamento 
              dell’Associazione, determinandone il compenso;
 - provvedere a formare ed emanare i regolamenti e le norme che regolano 
              l’uso della sede sociale, delle attrezzature ed il comportamento 
              dei soci all’interno dell’Associazione e nell’ambito 
              delle attività della stessa;
 - adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del personale 
              dell’Associazione,
 Nel caso in cui uno o più consiglieri venissero a mancare, 
              per qualsiasi causa, subentreranno, ai Consiglieri venuti meno, 
              i non eletti alla carica in ragione dei voti ricevuti; il Presidente 
              del Consiglio dovrà notificare l’ingresso alla carica 
              al Consigliere succedente entro trenta giorni dalla vacanza verificatasi 
              e comunque non oltre alla prima convocazione. I nuovi consiglieri 
              resteranno in carica per la residua durata del Consiglio Direttivo.
 Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti 
              in carica dovranno convocare l’assemblea per l’elezione 
              dei membri mancanti.
 Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni 
              quattro mesi, su convocazione del Presidente comunicata almeno tre 
              giorni prima dell’adunanza.
 Di ogni seduta consiliare viene redatto verbale che, sottoscritto 
              dal Presidente e dal segretario, sarà conservato in segretaria 
              nel libro verbali a disposizione dei Soci che ne vogliamo prendere 
              visione.
 Art. 
              12- Il Presidente viene eletto tra i membri del Consiglio 
              Direttivo.Esercita i compiti di rappresentanza inerenti le proprie funzioni, 
              rappresenta l’associazione in giudizio e verso terzi. Ha firma 
              sociale.
 Convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio direttivo 
              e ne assicura il regolare funzionamento; in caso di assenza o impedimento 
              o dimissioni prima della scadenza, è sostituito dal vice-presidente.
 Il presidente provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del 
              Consiglio direttivo.
 Cessa dalla carica unitamente al Consiglio direttivo da cui è 
              eletto.
 Art. 
              13- Il segretario è nominato dal Consiglio direttivo 
              tra i suoi membri.Ha finzioni operative di supporto tecnico, coordina ed armonizza 
              l’operato dei diversi organi dell’associazione, controlla 
              l’adempimento delle diverse incombenze connesse alla vita 
              dell’Associazione, al fine di garantire la continuità 
              ed il buon funzionamento.
 Nei limiti dei poteri delegati, ha firma sociale.
 E’ tenuto a redigere i verbali del Consiglio direttivo.
 Art. 
              14- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso 
              di impedimento. Art. 
              15- Il tesoriere sovrintende alle operazioni de cassa, 
              alla gestione amministrativa, alla regolare tenuta delle scritture 
              contabili, redige i bilanci dell’Associazione. Nei limiti 
              dei poteri delegati, ha firma sociale dell’Associazione. Art. 
              16- Il comitato Scientifico è formato da personalità 
              autorevoli nel campo della cultura, dell’economia, della politica. 
              Il Comitato potrà essere integrato dai rappresentanti degli 
              Istituti scientifici, e culturali armeni ed italiani. Compiti 
              del Comitato Scientifico sono:- la definizione delle linee di collaborazione culturale con le 
              Istituzioni Scientifiche e culturali di Italia ed Armenia.
 - la definizione del programma della attività.
 Il Comitato potrà incaricare singoli membri, sulla base delle 
              loro competenze, a sovrintendere su iniziative specifiche settoriali.
 Il Comitato Scientifico elegge tra i suoi componenti il Presidente 
              del Comitato e il Segretario del Comitato.
 Art. 
              17- I Revisori sono nominati dell’Assemblea anche 
              tra i non Soci e dureranno in carica un biennio. L’organo 
              è composto da tre membri effettivi e due supplenti.Il presidente verrà eletto in seno al Collegio tra i membri 
              effettivi.
 Al Collegio spetta il controllo della contabilità dell’Associazione 
              e del bilancio, riferisce direttamente all’Assemblea.
 I revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo 
              con voto consultivo sulle questione di natura finanziaria.
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