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19 _ 12 _ 2013 : Per la Corte europea dei diritti umani c’è genocidio e genocidio. Quello armeno, ad esempio, «è difficile da provare»
dicembre 19, 2013 Leone Grotti

In nome della libertà di espressione, i giudici hanno accolto il ricorso del turco Perinçek, condannato in Svizzera per aver negato l’esistenza del genocidio armeno
Corte_Europea Lo sterminio degli ebrei ad opera dei nazisti si può a ragione definire “genocidio”, quello degli armeni per mano dei turchi invece no. È uno dei motivi per cui la Corte europea per i diritti umani ha dato ragione a Doğu Perinçek, leader del Turkish Workers’ Party, condannato in Svizzera nel 2007 per aver dichiarato nel 2005 durante tre conferenze in Svizzera che il genocidio armeno è «una balla internazionale».

LA CONDANNA E IL RICORSO. L’uomo ha fatto ricorso alla Corte europea, che martedì gli ha dato ragione (qui la sentenza) anche se la Svizzera ha tre mesi per fare ricorso. A partire dal 1915 i turchi uccisero un milione e mezzo di armeni, anche se Ankara non ha mai ammesso le sue responsabilità. Perinçek è stato condannato in base all’articolo 271bis del Codice penale svizzero che punisce «chiunque (…) disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità».

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE. Secondo la Corte europea «la condanna di Perinçek viola l’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti umani», intacca cioè la sua «libertà di espressione». Nonostante l’articolo 17 della Convenzione proibisca l’abuso del diritto alla libertà di espressione, in questo caso non si può applicare perché «negando il carattere di genocidio agli eventi del 1915 [Perinçek] non ha incitato all’odio contro il popolo armeno» e quindi non può essere accusato di «incitare all’odio» né «di avere usato il suo diritto di espressione per fini contrari al testo e allo spirito della Convenzione».

genocidio-armeno-armeniaLEGGI «IMBECILLI». Fin qui, niente da dire, nel senso che la Corte europea non ha fatto altro che difendere il diritto alla libertà di espressione. Del resto, già il giornalista turco-armeno Hrant Dink, assassinato proprio per aver parlato troppo del genocidio, che ad Ankara è un argomento tabù, sosteneva in un’intervista a Tempi che «una legge che punisce chi nega il genocidio è una legge imbecille, che danneggia la causa armena», mentre servono piuttosto informazione ed educazione. Così come lo è una legge contro il negazionismo, di recente proposta da più parti politiche anche in Italia.

GENOCIDIO ARMENO È ESISTITO? Ma la Corte europea si è spinta oltre. Pur affermando che il suo compito «non è quello di stabilire la veridicità dei massacri e delle deportazioni perpetrati a danno del popolo armeno dall’Impero ottomano dal 1915 in poi», di fatto lo fa. E sentenzia che «non c’è unanimità nella comunità internazionale» sulla caratterizzazione dei massacri degli armeni come «genocidio», «una definizione legale difficile da provare».
Infatti, sostiene la Corte, «solo circa 20 Stati su 190 nel mondo hanno ufficialmente riconosciuto il genocidio armeno». E poiché «la ricerca storica è per definizione aperta alla discussione ed è materia di dibattito» non sempre, come in questo caso, «è possibile raggiungere conclusioni finali o asserire oggettive e assolute verità».

C’È STERMINIO E STERMINIO. Insomma, per la Corte europea dei diritti umani non si può affermare con certezza che quello armeno è stato un genocidio. Al contrario, però, nessuno può fare appello alla libertà di espressione per negare l’Olocausto: in questo caso, infatti, «ci sono fatti storici molto concreti, come l’esistenza delle camere a gas. Questi atti sono stati anche accertati da una corte internazionale».
Come a dire che non ci sono fatti concreti che provano lo sterminio degli armeni. Tenendo salva l’argomentazione a favore della libertà di espressione, le altre affermazioni della Corte sono molto discutibili, quasi sorprendenti, se si considera che una delle condizioni che la Turchia deve soddisfare per entrare nell’Unione Europea è proprio riconoscere il genocidio armeno.

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